Legge regionale 21 agosto 2007,
n. 18
Norme in materia di usi civici.
(BUR n. 15 del 16 agosto 2007, supplemento straordinario n. 5 del 29
agosto 2007)
(Testo coordinato e modificato con le integrazioni di cui alle LL.RR. 27 marzo 2008, n. 7, 13 giugno 2008,
n. 15 e 16 ottobre 2008, n. 33, 31 marzo 2009, n. 10, 7 dicembre 2009, n. 49,
13 luglio 2010, n. 17, 29 dicembre 2010, n. 34, 30 giugno 2011, n. 17 e 23
dicembre 2011, n. 47)
CAPO I
Disposizioni
generali
Art. 1
Oggetto e finalità
1. Le disposizioni contenute
nella presente legge sono intese a disciplinare l'esercizio delle funzioni
amministrative in materia di usi civici e di gestione delle terre civiche.
2. La Regione tutela e valorizza
i terreni di uso civico e le proprietà collettive, quali elementi di sviluppo
economico delle popolazioni locali assicurandone le potenzialità produttive.
3. I terreni di uso civico e le
proprietà collettive sono altresì strumenti per la salvaguardia ambientale e
culturale e per la preservazione del patrimonio e del paesaggio forestale, agricolo
e pastorale della Calabria.
4. La Regione assicura la
partecipazione dei Comuni alla programmazione ed al controllo dell'uso del
territorio ai fini della tutela delle esigenze comuni delle popolazioni locali.
5. La legge, in attuazione
dell'art. 118 della Costituzione e degli
artt. 2 lett. e), e 46 dello Statuto
regionale, opera il conferimento ai Comuni di tutte le funzioni e compiti amministrativi
relativi alla cura degli interessi delle comunità locali nella materia degli
usi civici, ove non sussista un interesse sovra comunale.
Art. 2
Definizioni
1. Ai fini della presente legge,
gli usi civici sono intesi:
a) diritti di
uso civico su terre di proprietà privata, quali diritti spettanti a una
collettività locale su terreni e loro pertinenze e accessioni, di uso e
godimento secondo la destinazione dei beni, coesistenti con il diritto di
proprietà privata;
b) diritti di
uso civico su terre del demanio comunale, quali diritti spettanti a una
collettività locale, di uso e godimento secondo la destinazione dei beni, su
terreni appartenente al comune, frazione o associazione.
2. Si intendono altresì:
a)
liquidazione degli usi civici, il procedimento volto all’adozione del
provvedimento amministrativo di liberazione del bene privato dal gravame
consistente nel diritto di uso civico;
b) verifica demaniale, il procedimento
amministrativo volto alla ricognizione delle terre appartenenti al comune,
frazione o associazione, al fine di accertare l'esercizio e il titolo di
occupazione da parte di singoli, che abbiano sottratto le terre del demanio civico
al godimento collettivo;
c)
legittimazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento
amministrativo di sanatoria dell'occupazione abusiva da parte di privati su
terre di uso civico appartenenti al comune, frazione o associazione e
all'imposizione di un canone enfiteutico;
d)
reintegrazione, il procedimento volto all'adozione del provvedimento
amministrativo di recupero del bene oggetto di usi civici all'uso collettivo,
liberandolo dell'occupazione abusiva da parte di privati;
e)
affrancazione, l'atto con cui un terreno viene liberato del canone enfiteutico.
Art. 3
Regime giuridico
1. Gli usi civici costituiscono
diritto inalienabile, imprescrittibile e inusucapibile della comunità locale
alla quale appartengono.
2. I beni di uso civico non
possono formare oggetto di diritti speciali a favore di terzi, se non nei modi
e nei limiti previsti dalla legge.
3. Ai beni di uso civico e ai
diritti di uso civico su terre private, sono applicabili, rispettivamente, le norme
previste per i beni demaniali dello Stato e della Regione e per i diritti demaniali
su beni altrui disciplinati dall'art. 825 del Codice civile, in quanto
applicabili e in quanto non derogate dalle norme della presente legge.
4. I diritti di uso civico sono
insensibili alle vicende amministrative del comune o della frazione, quali
soppressioni, fusioni o aggregazioni, che, pertanto, non cagionano l'estinzione
degli usi civici.
5. I terreni soggetti a usi
civici sono soggetti alla tutela paesaggistica prevista dagli articoli 131 e
seguenti del Codice dei Beni culturali e del paesaggio, approvato con Decreto legislativo
22 gennaio 2004, n. 42.
Art. 4
Regolamento
regionale
1.
Con regolamento approvato dalla Giunta regionale entro90 giorni
dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la competente Commissione
consiliare, sono adottate le norme di attuazione della presente legge.
2. Sino all'approvazione del
regolamento regionale, continuano ad applicarsi le nome del RD 26/2/1928 n. 332, in quanto compatibili con le
disposizioni della presente legge.
Art. 5
Regolamenti locali
1. I comuni, nella cui
circoscrizione esistono terreni di uso civico, entro 90 giorni dall'entrata in
vigore del regolamento regionale e nel rispetto dello stesso, emanano ai sensi,
dell'art. 2, comma 4 della legge regionale 12 agosto 2002, n. 34 il regolamento
per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e per la
gestione delle terre di uso civico ovvero adeguano quello vigente, ove
necessario, alle disposizioni della presente legge.
2. Il regolamento locale per
l'uso dei terreni di uso civico disciplina inoltre:
a) l'esercizio
collettivo degli usi civici da parte della comunità locale relativamente al
contenuto, ai limiti e all'eventuale corrispettivo a carico degli utenti;
b) le
eventuali modalità, forme e condizioni di concessione onerosa per uso esclusivo
delle terre civiche, a fini di sfruttamento produttivo;
c) le modalità
di imposizione e riscossione di canoni e corrispettivi nell'ambito della regolamentazione
regionale, finalizzate a consentire la copertura finanziaria delle funzioni amministrative
in capo agli Enti;
d) le modalità
di esercizio della potestà di vigilanza e sanzionatoria, in relazione alla
corretta osservanza della disciplina legislativa e
regolamentare.
CAPO II
Funzioni amministrative
e programmazione
Art. 6
Funzioni della
Regione
Art. 7
Funzioni delle
Province
a) promuovono
e coordinano attività in collaborazione con i Comuni, sulla base di programmi
da esse predisposti;
b) realizzano
iniziative di rilevante interesse provinciale nel settore della valorizzazione
produttiva e ambientale delle terre di uso civico;
c) raccolgono
e coordinano le proposte avanzate dai Comuni ai fini della programmazione della
Regione;
d) forniscono
assistenza tecnica ed amministrativa agli Enti locali che la richiedano, con
particolare riferimento ai procedimenti di vigilanza;
e) realizzano
iniziative divulgative per lo studio e la valorizzazione delle terre di uso
civico.
Art. 8
Ricognizione e
inventario delle terre civiche
Art. 9
Ricognizione
generale delle terre civiche
a) l'individuazione
dei criteri per la identificazione da parte dei Comuni dei diritti di uso
civico su terre private e dei beni del demanio civico comunale, nonché di ogni
altro diritto analogo;
b) modalità e
tempi con cui i Comuni dovranno trasmettere le informazioni, i dati e i documenti in loro possesso circa le terre di
uso civico ricadenti nell'ambito del territorio di competenza;
c) a
distinzione delle terre di uso civico, secondo la loro destinazione agricola,
forestale e pastorale, in relazione alle potenzialità produttive o alla valenza
paesaggistica e ambientale dei terreni.
Art. 10
Inventario
generale delle terre civiche
2. L’inventario, tenuto dalla Regione, costituisce il
documento ufficiale per la programmazione degli interventi di utilizzazione
recupero e valorizzazione dei terreni di uso civico.
a) le modalità
per la redazione e l'aggiornamento dell'inventario generale, da formarsi
mediante descrizione tecnico-catastale e cartografica dei beni e mediante
supporto informatico;
b) la
struttura regionale competente alla tenuta dell'inventario e le modalità di
accesso alla documentazione costituente l'inventario;
c) le modalità
di raccolta di dati, informazioni e documenti, dai Comuni e dal Ministero, per
quest'ultimo relativamente alla fase precedente al trasferimento di funzioni
alle Regioni.
Art. 11
Realizzazione
della ricognizione e dell'inventario generale
Piano comunale di
valorizzazione e
recupero delle terre civiche
Art. 13
Albo regionale
degli Istruttori e periti demaniali
a) sezione a)
in cui sono iscritti gli Istruttori demaniali, figure professionali che
espletano la fase di accertamento delle aree soggette a usi civici, sotto il
profilo storico, tecnico e giuridico, al fine di verificare gli ambiti territoriali
appartenenti ai demani civici e soggetti diritti di uso civico;
b) sezione b)
in cui sono iscritti i Periti demaniali, figure tecniche, che operano la fase
di verifica dello stato di fatto delle terre e la conseguente successiva
sistemazione, quale legittimazione, reintegra, affrancazione.
4.
Il regolamento disciplina la nomina dei membri, la costituzione della
Commissione, il funzionamento, nonché i rimborsi e le indennità ai membri della
stessa.
CAPO III
Procedimenti
amministrativi in materia di usi civici
Art. 14
Conferimento di funzioni
ai Comuni
Art. 15
Procedimento
3. La Giunta regionale esamina i
provvedimenti delle Amministrazioni comunali, che devono essere trasmessi alla
Regione completi di tutti gli allegati e degli atti istruttori, nel termine di 90
giorni dalla ricezione: decorsi i quali il provvedimento comunale è tacitamente
approvato.
6. Ove la Giunta regionale valuti
nel merito inefficaci o insufficienti o inopportune le scelte
dell'Amministrazione comunale, restituisce gli atti al Comune imponendo le
prescrizioni necessarie ovvero disponendo la rinnovazione del procedimento e
dell'istruttoria sui punti non approvati.
9. I
procedimenti in materia di usi civici possono essere definiti per mezzo della
conferenza di servizi disciplinata dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dalla
legge regionale 4 settembre 2001, n. 19
in quanto applicabili.
Art. 16
Poteri sostitutivi
Art. 17
Liquidazione
2.
Il procedimento è
intrapreso su istanza del privato proprietario o d'iniziativa del
Comune.
3. Il regolamento regionale detta
nome di attuazione volte individuare con certezza il diritto di proprietà
privata, a semplificare il procedimento e a consentirne la rapida definizione,
favorendo la chiarificazione delle situazioni di gravami solo formali e la piena
esplicazione del diritto di proprietà privata.
4. Possono essere altresì dettate
norme volte a consentire in via semplificata la liquidazione di usi civici nel
caso in cui il bene ricada in zone urbanizzate tali da non avere più in alcun modo
la destinazione e la funzione di uso collettivo.
5. Nel caso previsto dal comma precedente, e in ogni altro
caso in cui appaia prevalente la definizione del procedimento mediante
liberazione dei terreni contro il pagamento al Comune di un compenso una
tantum, il regolamento regionale consente il versamento delle somme e ne
disciplina la quantificazione.
6. E’ comunque ammessa, su opzione del proprietario privato
la liquidazione degli usi civici mediante cessione al Comune di una porzione
del terreno, ovvero mediante instaurazione del rapporto enfiteutico, in base
agli articoli 5, 6 e 7 della legge 16 giugno
l927 n. 1766 e secondo le norme del regolamento regionale.
Art. 18
Verifica demaniale
1. La funzione amministrativa
concernente la verifica demaniale delle terre oggetto di usi civici è esercitata dal
Comune, in esecuzione degli atti di accertamento adottati dall'Amministrazione regionale
e dell'inventario generale.
3. La verifica è conclusa con
provvedimento dichiarativo della situazione di fatto e di diritto riscontrata,
e con le conseguenti proposte per la sistemazione dei terreni.
4.
Ove ne sussistano i presupposti, il Comune esercita le necessarie azioni
giudiziarie a tutela del demanio civico, ivi compresa l'azione di danno
ambientale prevista dall'art. 18 della legge 8 luglio
1986 n. 349 e l'eventuale ingiunzione di pagamento di una somma a titolo di
indennità per occupazione abusiva.
Art. 19
Legittimazione
a) abbia
apportato sostanziali e permanenti miglioramenti di tipo agricolo e/o
forestale, ambientale o volti alla sistemazione idrogeologica;
b) la zona
usurpata non interrompa la continuità del demanio civico;
c)
l'occupazione duri da oltre dieci anni;
d) la zona non
sia stata oggetto di abuso edilizio.
3. Alla domanda di legittimazione
deve essere allegata la documentazione ipotecaria e catastale ultraventennale
del bene ovvero idonea certificazione notarile.
4. La qualità edificatoria del
suolo o l'esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per la
legittimazione.
5. Al rapporto enfiteutico
scaturente dalla legittimazione si applicano le norme del Codice civile e delle
leggi speciali in materia, in quanto compatibili.
Art. 20
Affrancazione
1. L'affrancazione del fondo
enfiteutico è concessa
dall’Ente concedente, su richiesta dell'enfiteuta, trascorsi almeno venti anni
dall'instaurazione del rapporto di enfiteusi e dall'imposizione del canone.
2. Per l'adozione dell'atto di
affrancazione devono permanere i requisiti previsti dall'articolo precedente
per la legittimazione.
3. Il regolamento regionale
disciplina le modalità di determinazione del canone di affrancazione in analogia
a quanto previsto per la legittimazione, nonché i criteri di accertamento della
storia immobiliare del bene, al fine di garantire, mediante prova certa,
l'insussistenza di diritti di terzi.
4. Alla domanda di affrancazione
deve essere comunque allegata la documentazione ipotecaria e catastale
ultraventennale del bene ovvero idonea certificazione notarile.
5. La qualità edificatoria del
suolo o l’esistenza di fabbricati non costituiscono titolo preferenziale per
l’affrancazione.
6. Per quanto non previsto o
derogato, si applica la legge 22 luglio 1966, n. 607, che disciplina altresì la
fase processuale.
Art. 21
Reintegrazione
1. Qualora il Comune accerti
l’esistenza di occupazioni abusive di beni del demanio civico non sanate e/o
non sanabili, adotta il provvedimento di recupero del bene oggetto di usi
civici all’uso collettivo.
2. In caso di occupazione,
l'Amministrazione invita l'occupante al rilascio assegnando un termine, decorso
il quale procede all'esecuzione d'ufficio ai sensi
dell'art. 21 ter della legge 7 agosto 1990, n. 241.
3. Nelle more del perfezionamento
del controllo regionale, il Comune ha facoltà di adottare in via d'urgenza le
opportune misure di tipo cautelare e/o conservativo.
4.
Il Comune adotta inoltre nei confronti del responsabile dell'eventuale danno,
l'ordine di esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione,
secondo quanto previsto dall'art. 160 del Codice dei Beni culturali e del
paesaggio, approvato con Decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e dalle corrispondenti
norme regionali.
5. Il regolamento
regionale detta le norme di dettaglio del procedimento.
Art. 22
Vigilanza
1. Per i fini di vigilanza,
accertamento e tutela delle terre di uso civico previsti negli articoli
precedenti, i Comuni si avvalgono del personale di polizia amministrativa delle
Amministrazioni provinciali e del Corpo Forestale dello Stato.
2. A tal fine la Giunta regionale
promuove la conclusione di apposita convenzione con il Corpo Forestale ovvero
procede alla integrazione degli accordi esistenti.
Art. 23
Gestione dei beni
di uso civico 1. Il Comune adotta ogni atto di
gestione dei beni di uso civico, con il fine di conseguire la migliore
utilizzazione economica dei beni nel rispetto delle finalità previste dall'art.
1 della presente legge.
2. L'Ente titolare del bene
approva gli atti concernenti la variazione dell'uso in atto, nell'ambito della
destinazione di utilizzazione collettiva.
3. Il Comune dispone altresì
l'eventuale concessione in uso esclusivo o in affitto a privati o aziende,
determinando la durata del contratto e l'ammontare del canone nell'ambito delle
disposizioni del regolamento regionale.
Art. 24
(Cessazione dei
diritti di uso civico - declassificazione
- alienazione)
l. La cessazione definitiva dei diritti
di uso civico è disposta
con deliberazione del Consiglio comunale. qualora i terreni abbiano irreversibilmente
perso la conformazione fisica o la destinazione funzionale di terreni agrari,
ovvero boschivi o pascolativi, secondo il piano di valorizzazione e di recupero
previsto dall’articolo 12.
2. Il provvedimento consiliare
opera la declassificazione dei beni del demanio civico e dispone in merito alla
futura destinazione dei beni, in conformità allo strumento urbanistico e sulla base
della valutazione dell'interesse collettivo e della
convenienza economica per l'Ente.
3. Allo stesso modo si provvede
nel caso di alienazione o permuta dei beni del demanio civico comunale.
4. Si applicano le forme di
partecipazione al procedimento previste all'art. 12 comma 4.
CAPO IV
Norme transitorie
Art. 25
Norma sul
trasferimento di competenza
1. Al momento dell'entrata in
vigore della presente legge, cessano di diritto le competenze attualmente in
capo alla Regione.
2. I procedimenti amministrativi
su istanza di parte privata, la cui domanda sia stata presentata prima
dell'entrata in vigore della legge, sono definiti dall'Amministrazione
regionale con l'applicazione delle nuove disposizioni.
Art. 26
Norma transitoria
per le aree urbane
2.
Nel caso di aree edificate, il procedimento semplificato è ammesso nel caso in
cui l'edificazione sia conforme agli strumenti urbanistici vigenti al momento
dell'edificazione e per i casi in cui sia stata già presentata domanda in
sanatoria.
3. La legittimazione e/o
affrancazione in forma semplificata avvengono in favore dell'occupatore che
detenga l'immobile da almeno dieci anni, compresi gli eventuali danti causa, e
ciò sia dimostrato in base ad atto scritto di data certa anteriore al 30 giugno
1997.
4. La liquidazione secondo il
procedimento semplificato si verifica in favore del soggetto munito di titolo
di acquisto informa pubblica, anteriore al 30 giugno 2007.
5. La qualità di suolo
edificatorio, commerciale o industriale dovrà risultare in tutti i casi dallo
strumento urbanistico comunale, valido ed efficace, entrato in vigore prima del
30 giugno 2007.
Art. 27
Procedimento semplificato
1. Il procedimento ai sensi
dell'articolo precedente è
instaurato su richiesta degli interessati, mediante istanza da
presentare al Comune a pena di decadenza entro 31 dicembre 2012[2] dall'entrata
in vigore della presente legge.
2. All’istanza di legittimazione,
affrancazione o liquidazione deve essere allegato l'atto scritto di cui ai
commi 3 e 4 dell'articolo precedente, il
certificato di destinazione urbanistica, il permesso di costruire in caso di
suoli edificati e la ricevuta di pagamento al Comune interessato della somma di
cui all'articolo che segue, la documentazione attestante il diritto alla
eventuale riduzione del corrispettivo, nonché una perizia tecnica giurata
attestante lo stato dei luoghi, il diritto di uso civico gravante e il criterio
di calcolo seguito per la determinazione del canone.
3. Per la decisione del1’istanza,
non è necessario
parere della Comunità montana, né approvazione o visto regionale.
4. L'istanza si intende
favorevolmente accolta ove il comune non comunichi entro il termine di
centoventi giorni dalla presentazione il rigetto della stessa, ovvero rappresenti
esigenze istruttorie o richieda l'integrazione di atti o documenti, nel qual caso,
il termine è interrotto e
riprende a decorrere per ulteriori centoventigiorni dall'espletamento dell'istruttoria
o dall'integrazione documentale.
5.
In
fase transitoria, la legittimazione può essere contestuale all'affrancazione.
Art. 28
Canoni e
corrispettivi
1. Il prezzo di legittimazione delle
aree è determinato per ogni metro-quadrato in ragione del valore medio della
coltura più redditizia della corrispondente regione agraria, come determinato per
l'anno precedente ai sensi dell'art. 16 della legge 22 ottobre1971 n. 865, con fissazione di somme pari al:
a) 30% del valore sopra citato, per le
aree edificabili, edificate o con destinazione commerciale o industriale;
b) 20% del suddetto valore, per gli
edifici destinati a prima casa, del richiedente o del coniuge anche separato o
divorziato ovvero di discendenti in linea retta di secondo grado.
2.
Ai sensi del comma precedente, per le aree edificate si calcolano le
superfici dell'area di sedime del fabbricato e le relative pertinenze.
3. Il prezzo di affrancazione e
di liquidazione delle aree è determinato nella misura pari al cinquanta per
cento delle somme determinate ai sensi dei comma precedenti.
4. Il prezzo di affrancazione
delle aree edificate di cui al comma 1 può essere corrisposto dai soggetti
legittimati attraverso un canone agevolato in via rateale suddivisibile in sei
mensilità.
5. Il valore del canone, dell’affrancazione o della legittimazione delle
terre agricole soggette ad usi civici non può essere superiore a quello delle
aree edificabili.[3]
Art. 29
Riduzioni
1. I soggetti richiedenti e
titolari dei diritti di cui agli articoli precedenti che siano residenti da
oltre vent'anni nel Comune interessato ovvero dimostrino per iscritto la
proprietà o il possesso indisturbato del bene per un periodo superiore a
vent'anni avranno diritto a una riduzione del 10% del corrispettivo come determinato in applicazione dell'articolo
precedente.
CAPO V
Norme finali
Art. 30
(Norma
finanziaria)
1.
Alla copertura finanziaria delle spese di parte corrente relative all'attuazione
della presente legge, determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro
60.000,00, si provvede con le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.01 dello stato di previsione della spesa
dello stesso bilancio, inerente a “Fondi per provvedimenti legislativi in corso
di approvazione recanti spese di parte corrente”, il cui stanziamento viene
ridotto del medesimo importo.
2. Alla copertura finanziaria
delle spese di investimento relative all'attuazione della presente legge,
determinati per l'esercizio finanziario 2007 in euro 80.000,00, si provvede con
le risorse disponibili all'UPB 8.1.01.02 dello stato di previsione della spesa
dello stesso bilancio, inerente a “Fondi per provvedimenti legislativi, in
corso di approvazione recanti spese in conto capitale”, il cui stanziamento
viene ridotto del medesimo importo.
3. La disponibilità finanziaria
di cui ai commi precedenti è utilizzata nell'esercizio in corso, ponendone la
competenza della spesa a carico della funzione obiettivo 3.2.02 dello stato di
previsione della spesa del bilancio 2007.
La Giunta regionale è autorizzata ad
apportare le conseguenti variazioni al documento tecnico di cui all'art. 10 della
legge regionale 4 febbraio 2002, n. 8.
\4.
Per gli anni successivi alla copertura finanziaria degli oneri relativi,
quantificati a regime in euro 200.000,00 per le spese di investimento, si fa
fronte con l'approvazione del bilancio di previsione annuale e con la legge
finanziaria che l'accompagna.
Art. 31
Pubblicazione
1.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della
sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Comma così modificato dall’art. 42 comma 3 della L.R. 13
giugno 2008, n. 15, dopo la parola “commerciale” è aggiunta la parola
“agricola”.
[2] L’art.
1, comma 1 della L.R. 27 marzo 2008, n. 7 differisce il termine al 31 marzo
2009. In seguito l’art. 1, comma 1 della
L.R. 27 marzo 2008, n. 7 proroga il
termine di 180 giorni. Successivamente l’art. 1, comma 1 della L.R. 16 ottobre
2008, n. 33, fissa il termine al 31 marzo 2009. Ulteriormente modificato
dall’art. 2, comma 1 della L.R. 31 marzo
2009, n. 10, che differisce il termine al 31 dicembre 2009. L’art. 1, comma 1
della L.R. 7 dicembre 2009, n. 49 proroga il termine al 30 giugno 2010. L’art.
1, comma 1 della L.R. 13 luglio 2010, n. 17 proroga il termine al 31 dicembre
2010. L’articolo 39, comma 1, della L.R. 29 dicembre 2010, n. 34 proroga il
termine al 30 giugno 2011. L’art. 1, comma 1 della L.R. 30 giugno 2011, n. 17
fissa il termine al 31 dicembre 2011. Successivamente la L.R. 23 dicembre 2011,
n. 47, proroga ulteriormente il termine al 31 dicembre 2012.
[3] Comma aggiunto dall’art. 1, comma 1 della L.R. 31 marzo
2009, n. 10.