E’ legittimo il diniego allo svincolo degli usi civici per le
aree interessate dalla realizzazione di un impianto per la produzione di
energia elettrica con tecnologia eolica. Fra le prescrizioni dettate
dall’autorizzazione unica, era previsto che l’istante dovesse, prima
dell’inizio dei lavori, avviare le procedure per lo svincolo degli usi civici,
ai sensi dell’art. 12 della legge 1776/1927, ove per “inizio dei lavori”
evidentemente era da intendersi qualsiasi intervento che potesse comportare
scavi o movimenti di terra interessanti aree gravate dagli usi suddetti.
Proprio perché trattasi di proprietà collettiva, assimilabile a quella
demaniale, il procedimento avrebbe dovuto contemplare una fase di evidenza
pubblica tesa ad individuare le migliori condizioni per la collettività locale.
(Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
Nessun commento:
Posta un commento